k) Eventuali riduzioni della tariffa

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

  • La tariffa del tributo per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso 1. stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare, la tariffa del tributo è ridotta del 30%.
  • Per le famiglie nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap (L. 104/92 art.3, co.3), certificato da idonea documentazione, la tariffa del tributo è ridotta del 25%.
  • Ai sensi della legge 147/2013, comma 659, il Consiglio Comunale, nella delibera tariffaria, può, in ogni caso, prevedere la riduzione del tributo per diverse ragioni di utilizzo che fanno presumere una minore produzione di rifiuti, applicando riduzioni tariffarie ed esenzioni.
  • Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Pagina aggiornata il 22/05/2024

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